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Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2023

La frequentazione paritaria del figlio non segue l’affidamento condiviso.

L’affidamento condiviso del figlio è oramai, in mancanza di gravi ragioni ostative, il provvedimento che maggiormente viene assunto nelle aule giudiziarie in materia di diritto di famiglia.

In pratica, il figlio è affidato ad entrambi i genitori, ma collocato presso uno solo di essi. Sicché entrambi i genitori possono contribuire in egual misura alla crescita, educazione ed istruzione del figlio, avendo entrambi le medesime capacità decisionali.

A ciò, tuttavia, non consegue una frequentazione paritaria del figlio, in quanto molto spesso per il figlio è previsto maggior tempo da trascorrere con il genitore collocatario.

E’ possibile avere una frequentazione paritaria del figlio?

Sì, in mancanza di ragioni ostative, i tempi di frequentazione del figlio possono essere ripartiti equamente tra ambedue i genitori.

La Suprema Corte, che ha da tempo posto le basi del diritto alla bigenitorialità, ha, tra le tante, statuito in merito ai tempi di frequentazione paritaria tra padre e madre.

“L’affidamento condiviso deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio” ex multis e per tutte Cass. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/10/2021, n. 27871.

Lo Studio Legale Lambrate avverte in tema di frequentazione paritaria dei figli e consiglia..

Attenzione! In linea di principio sono sanciti tempi di frequentazione paritaria tra padre e madre, tuttavia, ben può il Giudice, nell’ambito del caso concreto, individuare un disciplina dei tempi differente nell’interesse preminente del minore.

Bisogna tempe tenere presente la situazione più confacente al benessere e alla crescita armoniosa e serena del figlio alla luce del singolo caso concreto.

Occorre provvedere quindi ad una disamina del singolo caso per comprendere se ci siano i presupposti per tempi di frequentazione paritaria dei figli e, di conseguenza, se de caso, anche una rivisitazione del contributo di mantenimento.

Il singolo caso può essere sottoposto allo Studio Legale Lambrate inviando una email a info@studiolegalelambrate.it.

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