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Le e-mail inviate all’amante possono determinare l’addebito della separazione.

La separazione dei coniugi

Come è noto, se la convivenza in costanza di matrimonio diventa intollerabile i coniugi possono separarsi.

Qualora non ci sia accordo tra i coniugi, questi possono separarsi adendo le vie giudiziarie. In effetti, la separazione giudiziale può essere richiesta da un coniuge quando sia venuta a mancare la comunione tra i coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile o può arrecare pregiudizio all’educazione dei figli.

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “la separazione personale non è più determinata dalla cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, bensì dal dato oggettivo della intollerabilità della convivenza, o del grave pregiudizio per i figli, non necessariamente dipendente dalla condotta volontaria di uno o entrambi i coniugi” (Cass. 10512/1994).

Qualora ricorrano determinate circostanze, però, il giudice su richiesta di un coniuge può dichiarare che la separazione sia addebitata all’altra parte.

Quali comportamenti possono fondare la richiesta di addebito della separazione?

Affinchè al coniuge venga addebitata la separazione è indispensabile che lo stesso abbia posto in essere un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, quali ad esempio, l’infedeltà coniugale.

Chi richiede l’addebito della separazione deve fornire in giudizio la prova del tradimento nonchè la prova che tale condotta abbia determinato l’intollerabilità della conivenza.

Non è sufficiente, quindi, la scoperta di un tradimento: per vedersi accogliere l’istanza di addebito è necessario fornire la prova che la crisi matrimoniale sia dipesa esclusivamente dall’infedeltà emersa.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente precisato che “grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (Cass. n. 3923/2018).

L’e-mail all’amante può determinare l’addebito della separazione?

Si, sempre che da tale corrispondenza emerga chiaramente la volontà di un coniuge di sciogliere il vincolo matrimoniale.

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 27 giugno 2018 n. 16980, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva accolto la richiesta di addebito da parte della moglie nei confronti del marito fondata proprio sul contenuto di un’email prodotta e dalla stesso inviata all’amante.

Nella citata ordinanza si legge infatti “l’intollerabilità della convivenza può essere riferibile presumibilmente ad una relazione extraconiugale del marito, in coerenza con il contenuto di una e-mail da cui emergeva che era proprio lui a volersi allontanare dalla moglie per sue ragioni personali“.