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All’apertura della successione, i chiamati all’eredità non divengono necessariamente eredi, ma occorre che questi provvedano all’accettazione dell’eredità.

Per l’accettazione dell’eredità, tuttavia, non ci sono atti formali da compiere, perché l’accettazione dell’eredità si presume da comportamenti concludenti dei chiamati.

Ma quali sono questi comportamenti concludenti da qualificarsi come atti di accettazione dell’eredità?

Negli anni si è posto il problema se qualificare come accettazione dell’eredità la presentazione della dichiarazione di successione o la successiva richiesta di voltura catastale. Questioni risolte dagli Ermellini con un diniego netto, posto che questi atti hanno natura fiscale.

Recentemente poi la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della questione, risolvendo il problema se qualificare come atto di accettazione dell’eredità la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione da parte del soggetto interessato.

Pure in questo caso la suprema Corte ha ritenuto che questi non siano atti idonee a qualificare un accettazione dell’eredità tacita, trattandosi di adempimenti burocratici e di natura fiscale.

Neppure l’istanza di conversione del debito ai sensi dell’art. 495 Cod. Proc. Civ. costituisce accettazione dell’eredità, secondo gli Ermellini, trattandosi di un atto funzionale ad evitare le conseguenze pregiudizievoli  dell’esecuzione attivata dal creditore del de cuius (Cassazione civile, Seconda Sezione, ordinanza n. 4843 del 19 febbraio 2019.

In pratica, quindi, gli atti di accettazione tacita dell’eredità sono tutti quelli che dimostrino in modo inequivoco la volontà di accettare del chiamato. Tutti quelli che possono essere compiuti solo come erede.

Ad esempio, costituiscono atti di accettazione tacita dell’eredità le azioni giudiziarie (la proposizione dell’azione di rivendicazione o dell’azione di riduzione, l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto, l’azione di divisione ereditaria, la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello oppure ancora l’azione di difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari); il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius; il conferimento della procura a vendere beni ereditari; la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario.

Approfondimenti

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